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STATUTO
DELLA CHIESA E PIE FONDAZIONI
DI S. GIOVANNI BATTISTA DEI GENOVESI
IN ROMA
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CAPO I.
DELLA CONFRATERNITA.

ART. 1.- La Confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi in Roma è una Associazione a scopo di beneficenza e di culto. Essa non ha rendite proprie, ma amministra colle norme delle leggi 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e 18 luglio 1904, e dei relativi regolamenti, quelle delle Pie Fondazioni ad essa annesse, e cioè: Pia Fondazione Cicala, e Pia Fondazione Riccobono, Chiesa e Giustiniani, specificate nell'art. 4.
     ART. 2.- Possono far parte della confraternita tutti i Genovesi o discendenti da Genovesi, fino alla terza generazione inclusive, residenti in Roma. Nei casi dubbi, per determinare a tale scopo la qualità di Genovese, si ricorrerà per analogia alle disposizioni del Codice civile relative alla determinazione della cittadinanza:
     ART. 3.- L'ammissione dei confratelli è deferita alla deputazione Amministrativa, di cui è parola all'art. 7; la quale, prese le opportune informazioni, delibera, a scrutinio segreto, sulle relative domande o proposte.
     ART. 4.- Spetta alla Confraternita l'Amministrazione delle seguenti Pie Fondazioni, cioè:
     a) Fondazione di Meliaduce Cicala, per beneficenza e per oneri di culto, relativa alla distribuzione di sussidi a genovesi poveri in Roma ed alla ufficiatura della chiesa di S. Giovanni Battista dei genovesi in Roma nel Rione di Trastevere; la quale Pia Fondazione ebbe origine dalla pietà e liberalità del patrizio genovese Meliaduce Cicala, morto il 5 agosto 1481, e fu riconosciuta Opera Pia col R. Decreto 11 dicembre 1890. A questa fondazione vennero più tardi ad aggiungersi, per quanto riguarda il culto, il legato Imperiali per Cappellanie ed altri legati per messe.
      b) Fondazioni Riccobono-Chiesa e Giustiniani, per doti a zitelle povere residenti in Roma; le quali fondazioni ebbero rispettivamente origine dai testamenti di Giacomo Antonio Riccobono da Levanto nel Genovesato, in data 18 gennaio 1591; e del March. Vincenzo Giustiniani di Genova, in data 22 gennaio 1631; riconosciute Opere Pie con R. Decreto 11 luglio 1889.
     Il patrimonio di queste fondazioni consiste: per la Fondazione Riccobono in una rendita di L. 645 per l'assegnazione di quattro doti annuali di trenta scudi l'una, ragguagliate a L. 161,25: per la Fondazione Giambattista Chiesa in una dote come le precedenti, di L. 161,25; le quali rendite si prelevano dal complesso delle rendite della Confraternita, a cui i pii fondatori legarono beni e rendite corrispondenti. Il patrimonio infine della Fondazione Giustiniani consisteva in una renditadi L. 161,25, che era annualmente corrisposta dagli eredi del fondatore, la quale rendita andò completamente perduta per l'avvenuta liquidazione forzata dal patrimonio della famiglia Giustiniani, senza aver potuto ottenere utile collocazione.
     Il patrimonio della Fondazione Cicala ammonta complessivamente a Lire 150.000 circa, e consiste nello stabile circoscritto dalle vie dei Genovesi, della Luce, dei Tabacchi e Anicia, a cui è annessa la Chiesa, con cortile dichiarato Monumento Nazionale; - in Rendita italiana - in canoni - e in censi.
   Il servizio della Chiesa è fatto con rendite lasciate a tale scopo da Pii Benefattori; e quello delle Cappellanie principalmente coi mezzi provenienti da un certificato di Rendita italiana di annue Lire 1046,08, proveniente dal fondatore Cardinale Imperiali.
     ART. 5.- Il patrimonio delle Pie Fondazioni sopra indicato, dal quale l'Amministrazione trae le rendite necessarie allo scopo rispettivo, consiste in beni stabili, in canoni, in censi ed in titoli di debito pubblico, come dall'inventario.
     ART. 6.- La Confraternita ha un Cardinale protettore ed è governata da una deputazione amministrativa composta di due Governatori, uno ecclesiastico ed uno secolare; di cinque ufficiali, cioè: Priore, Camerlengo, Vicario, Provveditore e Segretario e di dodici Deputati.
     ART. 7.- Il Cardinale Protettore ne è il Presidente onorario; e in tale sua qualità può intervenire tanto alle adunanze generali, quanto a quelle della Deputazione amministrativa. Il Governatore ecclesiastico ed il Governatore secolare sono eletti dall'Assemblea generale per due anni, uno per anno, sopra una terna formata dalla Deputazione.
     Gli ufficiali sono eletti di anno in anno dall'Assemblea Generale, sopra una terna formata dalla Deputazione per ognuno di essi. Dei dodici Deputati, otto sono eletti dall'Assemblea generale per due anni, quattro per anno, sopra una lista di otto nomi formata dalla Deputazione e quattro sono eletti per due anni, due per anno, dal Cardinale Protettore.
     ART. 8.- Le elezioni generali hanno luogo in dicembre e i nuovi eletti entrano in carica col 1° gennaio successivo.
     Se durante l'anno venga a mancare per morte, dimissione od altra causa, uno dei Governatori, si procederà a una nuova nomina in via straordinaria entro un mese dalla vacanza. Se venga a mancar alcuno degli ufficiali, potrà la Deputazione eleggere un supplente fino al prossimo dicembre. Se il numero dei Deputati venisse ad essere ridotto a meno della metà, si dovrà procedere ad una elezione straordinaria in base ad una lista con un numero di nomi doppio dei Deputati da eleggersi.
     ART. 9.- A parità di voti s'intende eletto il più anziano di età. Chi viene eletto in via straordinaria, in sostituzione di altri, rimane in officio solo quel tanto che questi vi sarebbe rimesso.
     ART. 10.- Quando per morte, dimissioni o altra causa, il numero dei Deputati sia diminuito durante l'anno, e nella elezione ordinaria debbasi eleggere un numero maggiore di Deputati, dovrà aumentarsi in proporzione la lista dei candidati, con avvertenza che gli eletti con maggior numero di voti sostituiranno quelli scaduti per fine del biennio; e gli altri ultimi eletti sostituiranno quelli venuti a mancare per le cause anzidette.
     ART. 11.- L'Assemblea generale è convocata ad invito di uno dei Governatori, ordinariamente: in maggio per l'approvazione del Conto: in settembre per l'approvazione del bilancio, e in dicembre per la rinnovazione parziale della Deputazione: e straordinariamente quanto sia necessario, per deliberazione concorde dei Governatori, o per deliberazione della Deputazione, o per istanza di almeno un terzo dei confratelli, o infine per disposizione dell'autorità governativa.
     ART. 12.- Nelle Assemblee generali non si potrà discutere o deliberare che sugli affari iscritti all'ordine del giorno per i quali ebbe luogo la convocazione.
     ART. 13.- All'Assemblea generale spetta di deliberare sulle proposte che importino diminuzione o modificazione del patrimonio, su quelle relative alla modificazione dello Statuto; ed in genere su tutto ciò che eccede l'ordinaria amministrazione del patrimonio.
     ART. 14. - Per la validità delle adunanze dell'Assemblea generale occorre l'intervento, oltreché di un Governatore, di una metà almeno dei Confratelli regolarmente inscritti nel catalogo.
     ART. 15. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, per quelle relative alla modificazione dello Statuto, occorre inoltre la maggioranza di due terzi dei presenti.
     ART. 16. - Risultando deserta la prima adunanza per difetto del numero legale, l'Assemblea generale potrà deliberare in una seconda adunanza, da convocarsi entro quindici giorni, purchè il numero dei presenti non sia minore di dieci, oltre il Governatore Presidente.
     ART. 17. - La Deputazione è convocata ad invito di uno dei Governatori, ogni volta che sia necessario per gli affari ordinari e straordinari dell'Amministrazione.
     ART. 18. - Spetta alla Deputazione l'esame dei bilanci presuntivi e consuntivi preparati dal Camerlengo, la nomina del Rettore e degli altri stipendiati e salariati, l'esame delle proposte di modificazione dello Statuto, la compilazione dei regolamenti interni, ed in genere tutto ciò che concerne l'amministrazione ordinaria del patrimonio.
     ART. 19. - Per la validità delle adunanze della Deputazione occorre la presenza di oltre la metà dei membri, compreso il Governatore Presidente; e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.
     ART. 20. - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; e se alcuno di essi si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.
     Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Deputazione e il Prefetto la può promuovere.
     I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per tesoriere, se non sono muniti delle firme del presidente e di quella del membro dell'Amministrazione, che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato; od, in difetto, del membro anziano.
     ART. 21. - I Governatori presiedono le adunanze dell'Assemblea generale e della Deputazione, curano l'esecuzione delle sue deliberazioni, rappresentano amministrativamente la Confraternita, provvedono sotto la loro responsabilità ai casi urgenti con obbligo di riferirne alla Deputazione nella sua prima adunanza, autorizzano le spese ordinarie previste in bilancio, e quelle straordinarie non eccedenti le lire trenta.
     ART. 22. - Il Priore ed il Vicario presiedono alle funzioni dell'Oratorio.
     ART. 23. - Il Camerlengo sovraintende alla gestione economica, stipula i contratti, propone i lavori occorrenti agli edifici, ne vegli l'esecuzione, liquida i conti, prepara i bilanci preventivi e consuntivi e rappresenta la Confraternita in giudizio.
     ART. 24. - Il Provveditore sopraintende alla provvista dei mobili e degli arredi e al loro restauro, secondo le deliberazioni della Deputazione; ed, in concorso col Rettore, a quanto occorre al decoro delle sacre funzioni. Egli sarà responsabile della buona conservazione di detti mobili ed arredi, salvo quelli regolarmente consegnati al Rettore, dei quali sarà questi responsabile. Terrà al corrente il relativo inventario, un duplicato del quale rimarrà depositato in archivio.
     ART. 25. - Il Segretario, oltre alla compilazione dei verbali delle adunanze, a norma dell'art. 20, cura la corrispondenza da sottoporsi alla firma di uno dei Governatori, tiene in ordine il catalogo dei Confratelli, prepara, in base alle deliberazioni della Deputazione ed ai conti debitamente liquidati, i mandati di pagamento, li sottopone alla firma di uno dei Governatori e di un altro Amministratore ai sensi dell'art. 20, e li controfirma.
     Art. 26. - Sarà provveduto, mediante speciale regolamento interno debitamente approvato, al buon avviamento del servizio amministrativo e contabile di beneficenza e di culto, in esecuzione del presente Statuto.

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Fondazione Cicala per beneficenza e culto.

§ 1. - Sussidi

     ART. 28. - Nel bilancio annuale sarà fatta la ripartizione delle rendite disponibili della Fondazione Cicala fra il ramo beneficenza, che riguarda i sussidi da distribuirsi ai genovesi poveri residenti in Roma, ed il ramo culto, che si riferisce all'ufficiatura della Chiesa di S. Giovanni Battista dei Genovesi, in concorso con i legati speciali, lasciati dal Cardinale Giuseppe Renato Imperiali per diverse Cappellanie, con suo testamento del 3 ottobre del 1764, e da altri pii testatori per celebrazioni di messe ed altre sacre funzioni.
Tale ripartizione sarà fatta in corrispondenza delle risultanze del quinquennio 1901-1905, che dànno la proporzione media di L. 1600 per i sussidi, e di L. 970 per l'ufficiatura della Chiesa. Tale proporzione non potrà essere alterata che mediante una motivata deliberazione approvata dall'Autorità tutoria.
     ART. 29. - In relazione al disposto dell'art. 6, lett. C. della legge 18 luglio 1904, una terza parte del fondo assegnato al bilancio pei sussidi sarà riservata annualmente a vantaggio di fanciulli poveri liguri, che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori, quando questi si trovino in condizioni di miserabilità; e specie se uno di essi è morto, degente in pubblico stabilimento di cura o di carità, od in carcere; e sempreché in essi genitori concorrano gli estremi per i sussidianti liguri: nel caso che non si avveri nell'anno alcuno dei casi suddetti, detta somma andrà in aumento della somma da distribuirsi come sussidio.
     ART. 30. - L'assegnazione dei sussidi vien fatta dalla Deputazione, fatte le indagini opportune dai Visitatori eletti a tale scopo, d'anno in anno, dalla Deputazione stessa fra i suoi componenti. Nel regolamento saranno tracciate le norme per determinare la misura dei sussidi in rapporto alle cause, alla loro durata, e ad altre circostanze influenti; e saranno stabilite le guarentigie di regolare concessione dei sussidi medesimi.
     ART. 31. - Possono concorrere a tali sussidi i genovesi poveri residenti in Roma, o quivi di passaggio, i quali siano ascritti al Pio Sodalizio o posseggano i requisiti necessari per potervi essere ascritti, come all'art. 2. Alle istanze per sussidio dovrà unirsi l'attestazione di povertà e di buona condotta rilasciata dal Sindaco; e, trattandosi di ammalati, il certificato medico.
     ART. 32. - Chi concorre ai sussidi senza essere ascritto alla Confraternita dovrà dimostrare con documenti che possiede i requisiti, di cui all'articolo precedente.
     ART. 33. - Perde il diritto di concorrere ai sussidi la donna genovese, che sposi chi non è genovese; ma lo riacquista in caso di vedovanza.
     ART. 34. - La donna non genovese, che sposa un genovese, conserva, rimanendo vedova, il diritto di concorrere ai sussidi ancorché non abbia figli.

§ 2.  -  Ufficiatura della Chiesa.

     ART. 35. - Si provvede all'ufficiatura della Chiesa colla opera di un Rettore ed, occorrendo, di un vice Rettore, provvisti di equo assegno e di alloggio nei locali annessi alla chiesa.
     ART. 36. - Il Rettore ha la direzione della ufficiatura della Chiesa secondo le deliberazioni della Deputazione e le disposizioni del Governatore ecclesiastico; mantiene l'ordine nella Chiesa e nel Chiostro attiguo; cura, di concerto col Provveditore, il decoro delle sacre funzioni e veglia l'adempimento delle Cappellanie e degli altri legati, tenendo in ordine il relativo registro da sottoporsi alla vidimazione della competente autorità.
     ART. 37. - Concorrono all'ufficiatura della Chiesa i Cappellani della Fondazione Imperiali, da tempo ridotti a due, i quali, secondo il testamento del Pio Fondatore, sono nominati ad nutum dal Cardinale Protettore o, in mancanza, dal Governatore ecclesiastico. Hanno essi diritto all'alloggio nei locali annessi alla Chiesa, avendo il testatore lasciato a tale scopo alla Confraternita un compenso corrispondente.
     ART. 38. - Per ragione di economia l'ufficio di Rettore e di Vice-Rettore potrà cumularsi con quello di Cappellano della fondazione Imperiali.
     ART. 39. - Gli uffici, di cui è parola negli articoli 36 e 38, non potranno conferirsi, secondo le tavole di fondazione, che a sacerdoti genovesi; e solo in mancanza di sacerdoti genovesi idonei, potranno conferirsi ad altri sacerdoti; ma con nomina provvisoria, da rinnovarsi d'anno in anno, finché duri la mancanza suddetta.
     ART. 40. - Il Rettore, o chi ne fa le veci, è posto alla diretta dipendenza del Governatore ecclesiastico.
     ART. 41. - Il chierico, il portiere ed altri inservienti, che fossero necessari per il servizio della Chiesa e del Chiostro annesso, sono posti alla diretta dipendenza del Rettore o di chi ne fa le veci.

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